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Statuto

NOME, SCOPO SOCIALE, SEDE, DURATA

art. 1 Sotto la denominazione ACAM è costituita un’Associazione ai sensi degli art. 60ss del CCS.

art. 2 L’Associazione Commercianti ed Artigiani di Minusio, riunisce i commercianti ed artigiani di Minusio con lo scopo di difenderne gli interessi, lanciare azioni atte a promuovere l’attività commerciale, curarne le relazioni con tutti gli enti, associazioni o privati suscettibili di dare apporti all’Associazione, ed in particolare curarne le relazioni con le autorità politiche e turistiche.

ACAM è neutra sul piano confessionale e politico e non ha scopi di lucro.

art. 3 L’Associazione ha la sua sede presso il Presidente.

art. 4 L’Associazione è costituita per una durata indeterminata.

L’anno sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre.

MEZZI, RISORSE

art. 5 ACAM si propone di raggiungere i suoi scopi grazie a:

  • la collaborazione attiva di tutti i suoi membri e l’impegno di ognuno;

  • Lo studio e l’organizzazione di strutture adeguate;

  • i contatti con le autorità e le associazioni politiche, professionali ed economiche;

  • l’organizzazione e/o sostegno di attività.

art. 6 L’Associazione é finanziata dalle quote dei soci e da qualunque altra entrata accettata dal Comitato.

Le risorse finanziarie comprendono:

  • le quote annuali;

  • i contributi benevoli;

  • altri introiti.

COMPOSIZIONE

art. 7 ACAM si compone dei membri fondatori e dei membri ammessi in seguito. La qualità di membro non può essere ceduta a terzi.

CRITERI D’AMMISSIONE

art. 8 La candidatura deve rispondere ai criteri definiti nei presenti statuti ed in particolare:

  • la sede sociale della ditta dovrà essere a Minusio;

  • il candidato rappresentante la ditta dovrà pagare la quota sociale annua di CHF 100.—entro la fine del 1° trimestre dell’anno in corso.

  • la tassa sociale per i soci non più attivi sarà ridotta del 50%.

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

art. 9 I membri hanno i diritti concessi dai presenti statuti e dagli altri regolamenti dell’Associazione.

Hanno, in particolare, il diritto di evidenziare l’appartenenza al gruppo e di utilizzare il logo.

art. 10 I doveri sono principalmente i seguenti:

  • conformarsi agli scopi di ACAM evidenziati nei presenti statuti;

  • partecipare alle attività di ACAM, in particolare ai lavori delle commissioni, alle azioni ed altre attività concertate per i membri del gruppo;

  • pagare la quota annua.

DIMISSIONI ED ESCLUSIONE

art. 11 La qualità di membro si perde per:

  • dimissioni indirizzate per iscritto all’Associazione entro il 30 ottobre per l’anno successivo;

  • decisione d’esclusione da parte dell’Assemblea Generale presa a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei membri presenti;

  • d’ufficio per i membri che non soddisfano i requisiti del presente Statuto.

I membri uscenti o esclusi non hanno nessun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

art. 12 Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea Generale

  • il Comitato

  • l’Ufficio di revisione

L’ASSEMBLEA GENERALE

art. 13 L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’Associazione.

E’ presieduta dal Presidente dell’Associazione e si riunisce su convocazione del Comitato almeno una volta all’anno, e ogni qualvolta un quinto dei suoi membri lo richiede.

La convocazione avviene per mezzo di circolare almeno due settimane prima del giorno dell’Assemblea, con indicazione dell’ordine del giorno.

art. 14 Ogni membro ha diritto ad un voto.

I membri proprietari di più ditte hanno diritto ad un voto per ognuna, qualora paghino la quota sociale per ogni ditta.

E’ ammessa una sola delega per ogni membro.

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei membri presenti.

L’Assemblea vota per alzata di mano.

L’Assemblea può deliberare solo su oggetti all’ordine del giorno.

  L’annuenza scritta di tutti i membri ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale quand’anche non sia stata tenuta un’Assemblea.

art. 15 L’Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

  • approva gli statuti e le relative modifiche;

  • risolve circa l’esclusione dei membri;

  • elegge per la durata di due anni il Comitato, il Presidente ed i revisori (tutti i membri sono rieleggibili);

  • approva il rapporto annuale, i conti preventivi e consuntivi e dà scarico agli organi direttivi;

  • decide, se necessarie, circa lo scioglimento dell’Associazione;

  • fissa la quota annuale per i membri.

IL COMITATO

art. 16 Il Comitato ha il diritto ed il dovere di curare gli interessi dell’Associazione e di rappresentarla verso terzi.

E’ composto di 5 a 9 membri, e più precisamente:

  • Presidente

  • Vice-Presidente

  • Segretario/Cassiere

  • 2 o 6 membri

L’Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o del Vice-Presidente con il Segretario.

art. 17 Il Comitato decide solo alla presenza della maggioranza dei membri.

In caso i membri del Comitato presenti siano in numero pari, il voto del Presidente decide.

Il comitato è convocato dal Presidente oppure ogni qualvolta le circostanze lo richiedono.

art. 18 Il Comitato ha i seguenti compiti:

  • coordinare tutte le iniziative e opere destinate all’attuazione dello scopo dell’Associazione e assicurare la gestione di queste attività;

  • prendere ogni decisione concernente la modalità di raccolta dei fondi e la loro destinazione;

  • proporre le modifiche dello Statuti;

  • proporre la quota sociale;

  • rappresentare l’Associazione verso i terzi in tutti gli atti della vita civile e giudiziaria;

  • convocare le Assemblee Generali Ordinarie;

  • stendere il rapporto annuale, i conti preventivi e i consuntivi.

L’UFFICIO DI REVISIONE

art. 19 L’Ufficio di Revisione è composto da due membri eletti, al di fuori del Comitato, per il periodo di un anno e rieleggibili.

I revisori esaminano i conti annuali presentati dal Comitato e fanno un rapporto all’Assemblea degli stessi.

art. 20 Lo scioglimento dell’Associazione può essere pronunciato solo se accettato dai ¾ (tre quarti) dei membri presenti.

L’eventuale saldo attivo sarà devoluto in beneficenza.

I presenti Statuti sono stati approvati dall’Assemblea Costitutiva svoltasi a Minusio il 5 febbraio 2003 ed entrano in vigore da subito.

L’art. 16 del presente statuto è stato modificato dall’Assemblea Generale Ordinaria svoltasi a Minusio in 26 marzo 2014 ed entra in vigore da subito.

Gli art 8, 11 e 15 del presente statuto sono stati modificati dall’Assemblea Generale Ordinaria svoltasi a Minusio in 14 marzo 2017 ed entrano in vigore da subito.

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